Onorevoli Colleghi! - La cooperazione internazionale allo sviluppo è un fondamentale strumento per assicurare e promuovere la giustizia, la pace nel mondo, la lotta all'estrema povertà e ad ogni forma di violazione dei diritti umani. Essa richiede uno sforzo sempre maggiore dei Paesi più industrializzati ed i Governi sono da tempo impegnati a negoziare, nelle sedi multilaterali e bilaterali, accordi per regolare e rendere più equo il processo di globalizzazione in atto.
      Tuttavia, negli attuali scenari internazionali un notevole rilievo cominciano a rivestire nuovi attori, quali l'opinione pubblica, sempre maggiormente sollecitata da eventi internazionali talvolta tragici, come quelli causati dal terrorismo internazionale, talvolta derivanti da forme di protesta e manifestazione che purtroppo si sono imposte per le forme violente piuttosto che per i legittimi e positivi messaggi che molte associazioni volevano lanciare per un mondo più equo.
      Nei nuovi scenari emerge anche il mondo dell'impresa come soggetto attivo nell'azione internazionale per la cooperazione allo sviluppo, tanto che vi sono formali riconoscimenti, anche nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'importanza di utilizzare anche investimenti privati in attività di cooperazione.
      In questi scenari la presente proposta di legge va oltre, proponendo nuove forme di solidarietà che possano coinvolgere imprese di tutte le dimensioni ed i consumatori attraverso meccanismi trasparenti per la raccolta di fondi destinati alle

 

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organizzazioni non governative impegnate in attività di assistenza e di cooperazione internazionale. Si tratta di una proposta di legge che nasce sulla base di precedenti esperienze realizzate in virtù delle teorie e dei progetti elaborati dalla Fondazione «Etica ed economia» di Bassano del Grappa.
      Le finalità sono illustrate nell'articolo 1, mentre le modalità di presentazione dei progetti di solidarietà internazionale da parte delle imprese sono definite nell'articolo 2. Le modalità di raccolta dei fondi, inserite nell'articolo 3, si esplicano sostanzialmente attraverso la proposta, da parte delle imprese alla propria clientela, al momento dell'acquisto, di uno sconto sul prodotto inserito tra quelli che rientrano nei progetti di solidarietà. Tale quota del prezzo, che non costituirà base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, andrà a costituire il predetto fondo. Le imprese, anche attraverso campagne pubblicitarie, dovranno fornire ai propri clienti tutte le informazioni necessarie (denominazione, destinazione dei fondi, percentuale di sconto, eccetera). A tale scopo, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvederà, anch'essa, ad una adeguata informazione sulle modalità di attuazione della legge e sulle finalità da essa perseguite per favorire una larga adesione da parte degli operatori economici e dei consumatori.
 

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